A seguito della circolare n. 14/2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi Industria hanno emanato una nota congiunta lo scorso 18 luglio per chiarire sia la fatturazione differita che le modalità di gestione del reverse charge interno.
In sintesi, nelle fatture elettroniche differite è possibile indicare la data di fine mese anche se l’ultimo ddt è precedente. Mentre per il reverse charge interno non è obbligatorio l’invio dell’autofattura in formato XML con invio al SdI.
Nonostante l’obbligo, quindi, invio del documento in formato elettronico al SdI, è possibile continuare ad emettere e trasmettere fatture elettroniche con data retro-imputata, restando immutate le regole sulla fatturazione differita.
Una delle problematiche operative più frequenti riguarda proprio la gestione della fatturazione elettronica nel caso in cui la data dell’operazione sia differente rispetto alla data di emissione, ovvero trasmissione al SdI. L’Agenzia delle Entrate e Sogei non hanno inserito nuovi campi per la gestione dei caso di emissione/trasmissione successiva alle ore 24 del giorno di effettuazione. Ancora oggi è previsto un unico campo “data” che individua il momento di effettuazione dell’operazione mentre il Sistema di Interscambio tiene traccia della data di vera e propria emissione, e quindi, anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa.
Nel caso lo si ritenga maggiormente comodo, quindi, si può indicare nel campo data anche un giorno diverso da quello in cui è stata fatta l’operazione o l’ultimo DDT, purché la data indicata sia compresa tra il giorno di effettuazione dell’operazione e il termine ultimo di emissione. La retrodatazione è vietata ancora quando per l’operazione siano previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell’esigibilità della relativa imposta.
E’ invece raccomandabile retrodatare la fattura al mese precedente a quello di effettuazione dell’operazione per evitare disallineamenti tra i dati da indicare nelle Lipe e quelli che potrebbero essere “diversamente interpretati” dall’Agenzia delle Entrate qualora la fattura venisse datata nei primi giorni del mese successivo.
Per quanto riguarda il reverse charge interno, è possibile continuare a gestire le operazioni nella vecchia maniera, senza la necessità che il cessionario o committente trasmetta i dati dell’integrazione al Sistema di Interscambio.
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