Il Decreto Crescita ha detonato, seppur in parte, l’effetto dell’avvio dell’obbligo dello scontrino elettronico a partire dal 1° luglio 2019. L’Agenzia delle Entrate ha istituito una “proroga di fatto”: per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, le sanzioni previste in caso di invio tardivo non si applicheranno qualora l’adempimento venga effettuato entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione. La moratoria è, quindi, una proroga che ha coinvolto anche l’obbligo di sostituire i vecchi registratori di cassa con i nuovi, dotati dei software e delle funzioni necessarie per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Quali obblighi restano invariati?
Sicuramente l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. La modifica in esame è intervenuta su due punti:
- sul termine di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, fissato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- sulle sanzioni applicate nel caso di tardivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
I soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
i soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.
Nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, è prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria:
- la prima è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato nei termini previsti
- la seconda si applica nel caso di 4 distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni, e consiste nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri durante i sei mesi di moratoria sarà effettuato con modalità specifiche:
- servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata
- servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri
- mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP. L’invio potrà essere effettuato mediante il portale “Fatture e Corrispettivi” e la prima scadenza è fissata al 31 agosto 2019.
Una precisazione importante riguarda i soggetti che hanno messo in servizio il registratore telematico entro i termini ordinari. Anche in tal caso, nel primo semestre dall’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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